L’ente proprietario della strada per presunzione è responsabile ai sensi dell’art. 2051 c.c. “Danno cagionato da cosa in custodia” che prevede:”Ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito”, dei sinistri riconducibili alle situazioni di pericolo connesse alla struttura o alle pertinenze stradali, salvo che dia prova che l’evento dannoso era imprevedibile e non tempestivamente segnalabile.