In punto di diritto la responsabilità aquiliana per i danni a terzi (nel caso in esame cinghiale sbatte contro un’auto e responsabile è la Provincia) deve essere imputata all'ente, sia esso Regione, Provincia, Ente Parco, Federazione o Associazione, ecc., a cui siano stati concretamente affidati, nel singolo caso, i poteri di amministrazione del territorio e di gestione della fauna ivi insediata, con autonomia decisionale sufficiente a consentire loro di svolgere l'attività in modo da poter amministrare i rischi di danni a terzi che da tali attività derivino. Il principio è stato affermato dalla Corte di Cassazione, Sezione VI Civile, con l’ordinanza del 29 maggio 2018, n. 13488, mediante la quale ha rigettato il ricorso e confermato quanto già deciso, nel caso de quo, dalla Corte d’appello di Roma.